Le spese straordinarie, esulanti dall’ordinario regime di vita dei figli, vanno ripartite per quote tra i genitori, in misura proporzionale alle rispettive risorse. Ricomprenderle in maniera “forfettaria” nell’ammontare dell’assegno di mantenimento posto a carico di un genitore, rischierebbe di privare la prole, a causa delle possibilità economiche del beneficiario dell’assegno cumulativo, di cure necessarie o altri indispensabili apporti.
Corte di Cassazione, sesta sezione civile, ordinanza n. 1562/2020