Le spese straordinarie sostenute da un genitore per il figlio vanno rimborsate anche se non concordate.
Lo afferma la Cassazione (n. 16175 depositata il 30 luglio 2015): le spese straordinarie, intese come importi pagati per motivi urgenti ed indifferibili, non devono essere preventivamente concordate tra i due ex coniugi, allorquando siano eque rispetto alla posizione economico reddituale dei genitori e si tratti di una decisione “di maggior interesse” per il figlio, che fa scaturire a carico del genitore non collocatario, un obbligo di rimborso, qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. Non è dunque l’accordo preventivo dei genitori a risultare vincolante, ma l’effettiva rispondenza delle spese rispetto all’interesse del minore, nonché che le stesse siano sostenibili in base alle condizioni economiche dei genitori.