Con la sentenza del 22 novembre 2011, Il Tribunale di Prato individua alcuni principi per la distinzione tra spese straordinarie e quelle che invece rientrano nel mantenimento ordinario.
Nel caso affrontato, la madre chiede l’aumento dell’assegno di mantenimento per la figlia sul presupposto, oltre che dell’inadempimento del padre, anche dell’aumento delle spese per telefono, parrucchiere, estetiche, cene con gli amici e regali di compleanno: spese che, a parere della madre, il padre avrebbe quanto meno dovuto rimborsare quali “straordinarie”.
Il Tribunale afferma che se si facesse rientrare nella nozione di spese straordinaria qualsiasi spesa ulteriore rispetto a quelle essenziali (vitto e alloggio), allora potrebbe chiedersi il rimborso delle spese più disparate, come ad esempio quella per il cinema, il parrucchiere, la cena con gli amici, il regalo di compleanno e così via.
Così facendo, tuttavia, si fraintende il significato di “mantenimento” sovrapponendolo a quello di “alimenti”: quest’ultimi rappresentano lo stretto indispensabile per far fronte alle necessità fondamentali della vita quotidiana. La somma dovuta a titolo di“mantenimento” è volta invece a soddisfare tutte le esigenze di vita (elementari e non) di una determinata persona, già facenti parte delle abitudini familiari, tenuto conto del tenore di vita che i genitori, compatibilmente ai loro redditi e alle spese che devono sostenere per il loro mantenimento, sono in grado di assicurare ai figli.
Per spesa straordinaria deve quindi intendersi tutto ciò che è appunto fuori dall’ordinario, in senso soggettivo e in senso oggettivo. In senso soggettivo, perché deve trattarsi di spese non prevedibili anticipatamente in quanto legate a eventi occasionali, e quindi non inglobabili nella spesa fissa mensile erogata per il mantenimento ordinario. In senso oggettivo, perche dev’essere di ammontare tale da non poter essere coperta dall’assegno di mantenimento, il cui importo va parametrato sia alle esigenze della prole che ai redditi del genitore obbligato.
In generale, tra le spese che normalmente vengono fatte rientrare nell’ambito delle straordinarie, vi sono quelle mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, spese per medicinali necessari a curare malattie diverse da quelle abituali del figlio, le spese per intervento chirurgico necessario ed urgente, spese per cure odontoiatriche, spese per trattamenti psicoterapeutici, spese per acquisto di occhiali da vista, spese relativa all’istruzione (tasse scolastiche, universitarie, libri, corsi di specializzazione, lezioni di ripetizione), costi di viaggio per studenti fuori sede e spese per viaggi di istruzione all’estero, spese sportive.
Salvi diversi accordi tra le parti, ovviamente. Ma, se nulla viene precisato, ad esempio, le spese per la baby sitter rientrano nel mantenimento ordinario, così come l’acquisto di farmaci da banco, oppure la mensa scolastica (sebbene sul punto esistano pronunce contrarie).
Naturalmente, deve sempre farsi riferimento alle abitudini e al tenore di vita della famiglia prima della separazione, potendo alcune voci di spesa, normalmente qualificabili come straordinarie, in determinati casi rientrare nella quotidianità in quanto regolarmente sostenute.