I rimborsi delle spese straordinarie mediche, sportive e ricreative per i figli, come anche gli arretrati dovuti sull’assegno di mantenimento, sono tra ex dovuti, è noto.
Ma attenzione: occorre sempre indicare la causale del pagamento, altrimenti si rischia di pagare due volte.
Lo chiarisce la Corte di Cassazione con la sentenza 23673 del 18 ottobre 2013, respingendo il ricorso di un marito contro la decisione del giudice di pace che aveva emesso un decreto ingiuntivo relativo al pagamento in favore della moglie separata a titolo di rimborso del 50 per cento delle spese scolastiche, mediche e sportive sostenute per la figlia.
Quindi, il debitore, in tutti i casi di pagamento, ha l’onere di specificare il titolo al quale le somme versate si riferiscono, con la conseguenza che, se ciò non avviene resta esposto alla possibile rivendicazione del creditore per somme delle quali non esiste alcuno specifico riferimento rispetto ai pagamenti effettuati.