Il genitore non collocatario è tenuto al rimborso delle spese straordinarie, salvo che non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso.
Qualora le spese straordinarie richieste non attengano a spese ripetitive (ad esempio, un viaggio di studio all’estero) e già in qualche modo determinate in modo chiaro nel loro ammontare, ma trattandosi di esborsi fuori dall’ordinario la sentenza di separazione non può costituire valido titolo esecutivo.
Corte d’Appello di Venezia, sentenza 5 settembre 2022 n. 1895