A carico del coniuge affidatario o presso il quale sono normalmente residenti i figli, non è configurabile un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro genitore, in ordine all’effettuazione e determinazione delle spese straordinarie, che, se non adempiuto, comporti la perdita del diritto al rimborso, anche nell’ipotesi di decisioni di maggiore interesse per i figli.
Oramai questo è un principio pressochè pacifico per la Suprema Corte in giurisprudenza al quale è auspicabile che i nostri Tribunali si adeguino quanto prima.
La Cassazione con la sentenza 2127 del 2016 arriva a negare l’obbligatorietà del preventivo accordo tra i genitori, anche per il caso di spese straordinarie certamente afferenti e dipendenti dalle decisioni qualificabili come “di maggior interesse” per i figli. Nel caso di specie, l’affermazione della madre, secondo la quale la scelta del tipo di asilo da far frequentare alle figlie era stata assunta oralmente e congiuntamente dai genitori quando questi erano ancora conviventi, è stata di per sè sufficiente ad avallare la scelta educativa portata avanti dalla moglie convivente con i figli una volta intervenuta la separazione tra i genitori, senza bisogno di alcun accordo ulteriore e/o preavviso al coniuge. Ciò nonostante si tratti di una decisione di maggior interesse per la prole, che andrebbe concordata.
La Corte afferma anche che il genitore affidatario o presso il quale sono collocati i figli non perde il diritto ad ottenere il rimborso di quanto da lui anticipato e pagato in via esclusiva, nonostante l’espresso dissenso manifestato dal genitore che non ha effettuato la spesa e malgrado non sia stato informato della decisione connessa con la spesa stessa. Il Giudice dovrà allora verificare che la spesa straordinaria sia stata sostenuta nell’esclusivo interesse del figlio, commisurandola alle condizioni economiche dei genitori e, quindi, al loro tenore di vita.