Le spese straordinarie non sono agevolmente conglobabili in un assegno con cadenza periodica, pur essendo destinate a soddisfare esigenze coerenti con le finalità di educazione ed assistenza dei figli di guisa che rettamente viene prevista, tranne che in casi eccezionali, in maniera autonoma dal giudice
La ripartizione pro quota delle spese straordinarie non vanno necessariamente suddivise in ragione della metà per ciascuna parte, secondo il principio generale vigente ina materia di debito solidale, ma ripartite tenendo conto del duplice criterio delle rispettive sostanze patrimoniali disponibili e della capacità di lavoro professionale o casalingo di ciascun condebitore.
(nel caso di specie, la Cssazione distingue tra le spese straordinarie prevedibili – es. spese scolastiche o mediche – da ripartire tendenzialmente a metà, rispetto alle straordinarie eccezionali, che possono essere ripartite anche in percentuale diversa)
Cass. Civ., Sez. I, ord. 8 marzo 2023, n. 6933
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