Il padre deve rimborsare la quota di sua spettanza per l’alloggio e l’Università all’estero del figlio
Non esiste un obbligo di concertazione preventiva fra i genitori al fine di poter effettuare le spese straordinarie che corrispondono al “maggiore interesse” dei figli. Nel caso di mancata previo accordo e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte di un genitore, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore mediante una valutazione sulla commisurazione dell’entità della spesa rispetto all’utilità che ne deriva ai minori e sulla sostenibilità della spesa stessa se rapportata alle condizioni economiche dei genitori.
Trib. Imperia sent. 578 del 21 settembre 2024