A seguito della separazione personale dei coniugi non è configurabile in capo al coniuge affidatario della prole un obbligo di costante e continua informazione e concertazione in ordine alle spese straordinarie sostenute o da sostenere in favore della prole, sussistendo a carico del coniuge non affidatario un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. Nel caso di mancata concertazione e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, spetta al giudice valutare l’esistenza e la fondatezza dei motivi di dissenso, nonché la rispondenza delle spese all’interesse della prole, mediante verificando altresì la sostenibilità dell’esborso in relazione alle condizioni economiche dei genitori»
Cass. civile sentenza 24/02/2021, n. 5059