Tra le spese straordinarie in senso proprio, vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie perché consequenziali a scelte già concordate tra i coniugi (ad esempio, libri di testo o farmaci non da banco e prescritti dal medico scelto di comune accordo oppure connessi a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione) da quelle invece, subordinate al consenso di entrambi i genitori.
Sono spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi genitori ad esempio le iscrizioni e le rette a scuole private, rette di eventuali spese alloggiative fuori sede di università pubbliche e private e ripetizione, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, babysitter se l’esigenza nasce con la separazione
Sono spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione quelle relative ai libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti, ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private spese ortodontiche oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN
Così il Tribunale di Roma con la sentenza 22/09/2016 n. 17536