Spese per ripetizioni scolastiche e sport del figlio: vanno rimborsate al genitore che le ha sostenute solo se erano state previamente concordate. Diversamente restano a carico esclusivo di chi le ha unilateralmente decise.
Il Tribunale di Roma, con la sentenza 147/2013, ribadisce un principio oramai molto diffuso: le spese del tipo citato non sono costi aventi natura eccezionale. Quindi occorre sempre l’accordo fra i genitori.
In tema di mantenimento dei figli, devono intendersi spese straordinarie quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita.
Pertanto, nel caso di affidamento condiviso, il concorso nelle spese straordinarie da parte del genitore non collocatario è uno strumento supplementare rispetto al mantenimento ordinario mensile, e riguarda solo le esigenze imprevedibili, cioè collegate a eventi relativi ai figli che impongano esborsi ulteriori rispetto a quelli coperti dal mantenimento ordinario.
Il concorso extra può riguardare anche spese che, sebbene prevedibili, possono rendere insufficiente la regolamentazione stabilita per gli eventi ordinari. In tal caso il genitore non collocatario può essere tenuto a farsi carico del relativo esborso economico in via percentuale, fermo restando la possibilità dei genitori, previo loro accordo, di concordare spese ulteriori nell’interesse dei figli, o di stabilire l’accollo esclusivo in capo ad uno di essi, nei limiti in cui queste scelte non incidano su quelle che, in quanto implicanti scelte educative, devono essere, ad ogni modo, concordate in un regime di affidamento condiviso e di esercizio congiunto della potestà genitoriale.