Nessun rimborso per le spese di ristrutturazione della casa coniugale sostenute da uno dei coniugi in comunione dei beni. Questi esborsi sono stati sostenuti per «rendere l’abitazione più confacente ai bisogni della famiglia», così adempiendo ai normali doveri di contribuzione al ménage domestico: si tratta quindi di obblighi imposti dalla legge a carico di entrambi i coniugi, «ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo”
Sorge solo il diritto a un indennizzo per «riparazioni, miglioramenti e addizioni» effettuati sull’immobile dell’altro coniuge: l’importo è commisurato all’incremento di valore patrimoniale dell’immobile e sempre a condizione che i lavori non siano stati necessari per soddisfare i bisogni della famiglia.
Cass. civile ord. n. 19799 del 12.07.2021