Quando cessa la convivenza, non c’ diritto di chiedere il rimborso delle somme versate all’altro convivente durante il rapporto, salvo che siano cifre sproporzionate, trattandosi di obbligazioni naturali. Lo ha ribadito di recente il Tribunale di Reggio Calabria, con la sentenza n. 10 del 3 gennaio sorso, ritenendo equa la somma di 28mila euro versata dal compagno alla propria ex nel corso di tre anni di convivenza.
Anche tra conviventi vige il principio solidaristico che prevede un obbligo di partecipazione alle spese domestiche. Si tratta di doveri di carattere morale nonché di mutua assistenza che si giustificano come atti di liberalità, a meno che l’ex convivente non riesca a dimostrare che si era trattato di un prestito.
Trib. Reggio Calabria 3.1.2019