In caso di acquisto di un appartamento in condominio, a chi spetta pagare i lavori di manutenzione straordinaria sullo stabile? Al venditore o all’acquirente?
La Cassazione (sentenza n. 10235/2013) ha chiarito recentemente la questione: occorre riferirsi alla data in cui l’assemblea ha deciso di conferire l’incarico, per la realizzazione dei lavori, alla ditta appaltatrice: la decisione che determina la spesa complessiva e individua la ditta appaltatrice vincola tutti condomini.
Se la delibera è successiva al rogito, le spese di manutenzione straordinaria spettano al nuovo proprietario. Diversamente spettano al venditore.
La delibera cui fare riferimento è esclusivamente quella con cui l’assemblea decide di commissionare i lavori a una impresa specifica.