Non è ammessa l’azione diretta del condominio nei confronti dell’assegnatario della casa familiare neppure per le spese di gestione che sono effettivamente di sua competenza. L’azione diretta infatti è possibile soltanto nei confronti del proprietario che poi potrà eventualmente far valere eventuali obbligazioni a carico dell’ex
Cass. civile ord. 16613/2022