In tema di sottrazione internazionale di minori, ai sensi dell’art. 3 della Convenzione dell’Aja del 1980, l’illecita sottrazione richiede l’esistenza di tre presupposti oggettivi: il mancato rientro del minore dalla residenza abituale senza il consenso dell’altro genitore, il trasferimento o il mancato rientro, e la titolarità e l’esercizio effettivo del diritto di custodia da parte dell’altro genitore al momento del mancato rientro. Il giudice deve accertare puntualmente e concretamente la sussistenza di tali presupposti.
Ove siano state accertate le condizioni oggettive della sottrazione internazionale di cui all’art. 3 della Convenzione dell’Aja del 1980, le uniche ragioni ostative al rientro nel luogo di residenza abituale del minore , ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. b), della Convenzione dell’Aja del 1980, sono il fondato rischio del minore di essere sottoposto a pericoli fisici o psichici, oppure di trovarsi in una situazione comunque intollerabile
Cass. Civ., Sez. I, Sent., 07 marzo 2025, n. 6080
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