Presupposto indefettibile perché possa essere disposto il rimpatrio del minore, ai sensi dell’art. 13 della Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 è che, al momento del trasferimento, il diritto di affidamento sia effettivamente esercitato dal richiedente, non rilevando ai fini dell’accoglimento della domanda di rimpatrio le cause e le ragioni di tale mancato esercizio. In particolare, l’accertamento della sussistenza di tale presupposto deve essere puntualmente eseguito dal Giudice e non può essere omesso. Non basta, insomma, da parte del richiedente il rientro in patria un esercizio della responsabilità genitoriale meramente episodico.
Lo afferma la Cassazione civile con la sentenza 26 marzo 2015 n. 6139