In tema di sottrazione internazionale di minore, ai fini dell’accertamento delle condizioni ostative all’emanazione dell’ordine di ritorno, ai sensi dell’art. 13 della Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980, la scelta operata dal giudice di merito di non assumere ulteriori informazioni né disporre consulenza tecnica d’ufficio, è incensurabile in Cassazione. (Nella specie la S.C., nel confermare il decreto impugnato, ha escluso l’obbligo del tribunale per i minorenni di disporre una consulenza tecnica sul minore di non ancora quattro anni).
Cassazione civile, sez. I, 11 Novembre 2019, n. 29063