Il padre ha rifiutato l’assenso al vaccino, senza considerare la volontà espressa dal figlio minore di anni 15, benché l’art. 3 l. n. 219/2017 preveda che: «il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità».
Il Tribunale, valutato il concreto pericolo per la salute del minore, il diffondersi della malattia sul territorio nazionale, la circostanza che i trattamenti vaccinali sono considerati dalla comunità scientifica efficaci, sospende momentaneamente la responsabilità del genitore contrario al vaccino.
Trib. Monza decreto 22 luglio 2021