Ai fini della sospensione della responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c., avuto riguardo alla formula elastica usata dal legislatore, che ritiene sufficiente una condotta del genitore che “appare comunque pregiudizievole al figlio”, non occorre che un tale comportamento abbia già cagionato un danno al minore, potendo il pregiudizio essere anche meramente eventuale per essersi verificata una situazione di mero pericolo di un danno per lo stesso minore. Ciò rende contraddittoria la motivazione del provvedimento che conferma la limitazione della responsabilità genitoriale, in assenza di violazioni dei doveri del genitore e di condotte comunque pregiudizievoli per i figli.
Cass. civile Ord. 23 novembre 2023, n. 32537
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