Qualora i coniugi, in sede di separazione, abbiano convenuto l’obbligo, a carico del marito, di corrispondere alla moglie una somma mensile in parte per la stessa e in parte per i figli con la specifica pattuizione che a fronte della cessione di quote societarie dalla moglie al marito tale somma sarebbe stata corrisposta vita natural durante e tale accordo sia stato recepito nelle condizioni del divorzio, non si è a fronte a un assegno di divorzio, ma alla costituzione di una rendita vitalizia, non suscettibile di revisione ai sensi dell’art. 9 legge n. 898 del 1970.
Cass. civile ‘ordinanza 14 aprile 2023 n. 10031
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