L’obbligazione assunta da un coniuge, per soddisfare bisogni familiari, non pone l’altro coniuge nella veste di debitore solidale, valendo anche tra coniugi (anche se in comunione legale) la regola generale per cui il contratto non produce effetti rispetto ai terzi. L’unica eccezione è quella dei debiti contratti da un singolo coniuge al fine del soddisfacimento dei bisogni primari dei figli, per i quali si ritiene operante la solidarietà tra entrambi i coniugi, resta fermo il principio per cui dell’obbligazione risponde solo quello tra i coniugi che l’ha contratta.
Trib. Lanusei sent. 21 ottobre 2024