La sola sottoposizione di una persona al regime dell’amministrazione di sostegno non comporta l’attribuzione a quest’ultima dello status di incapace; pertanto, alla persona beneficiaria dell’amministrazione di sostegno non possono essere automaticamente applicate le norme limitative dettate dal Codice civile per il soggetto che sia stato dichiarato interdetto o inabilitato.
In particolare, non si può applicare al beneficiario dell’amministrazione di sostegno, a meno che non sia il giudice a stabilirlo in situazioni di «eccezionale gravità», il divieto di contrarre matrimonio sancito per la persona interdetta dall’articolo 85 del Codice civile.
Cass. civile ordinanza n. 27691 del 2 ottobre 2023
https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/