Lo “short message service” (“SMS”) contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ed è riconducibile nell’ambito dell’articolo 2712 c.c., con la conseguenza che forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne contesti la conformità ai fatti o alle cose medesime. Tuttavia, l’eventuale disconoscimento di tale conformità non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata previsto dall’articolo 215 c.p.c., comma 2, poiché, mentre, nel secondo caso, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo della stessa, la scrittura non può essere utilizzata, nel primo non può escludersi che il giudice possa accertare la rispondenza all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.
nel caso di specie, trattasi del pagamento di alcune spese straordinarie e in particolare della retta dell’asilo nido, in relazione alla quale una donna richiedeva il rimborso al padre del suo bambino. L’uomo si opponeva al decreto ingiuntivo con cui gli era stato imposto di contribuire a dette spese, ma madre aveva prodotto in giudizio alcuni SMS dai quali risultava che l’uomo aveva aderito all’iniziativa dell’iscrizione al nido e aveva acconsentito a contribuire alle spese pagando metà della retta dovuta.
Cass. civ., sez. I , ord. 17 luglio 2019, n.19155