Il Tribunale di Como, ha stabilito, conformandosi alla prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.Civ., sez. III, 31.05.05, n. 11606; Cass.Civ., Sez.III, 2.02.2006, n.2275 e Cass.Civ., Sez.III, 21.01.2010, n. 997) che le spese legali necessarie e giustificate sostenute dall’assicurato nella fase stragiudiziale per ottenere la liquidazione del sinistro devono essere risarcite;
Nel caso de quo, l’attività del professionista era stata decisiva per l’ottenimento dell’integrale indennizzo nella fase ante causam di sei sinistri coperti da una Polizza globale fabbricati e il giudizio era stato instaurato dal Condominio assicurato esclusivamente per ottenere la refusione delle spese legali