In tema di separazione consensuale, le clausole dell’accordo di separazione consensuale, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni – mobili o immobili – o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi (o dei figli) al fine di assicurarne il mantenimento, quali autonomi accordi patrimoniali raggiunti in occasioni della separazione, sono soggetti ad azione di simulazione o a quella diretta a far valere vizi del consenso, nonché, per la loro natura negoziale, all’azione revocatoria da pare dei terzi creditori, non ostandovi l’intervenuta omologazione da parte del giudice
Cass. civile sentenza n. 24687 del 11 agosto 2022