Capita spesso che nelle separazioni e divorzi “difficili”, uno dei coniugi registri le conversazioni telefoniche intervenute con l’altro, e dalle quali emergano elementi fondanti responsabilità di diversa natura (es: ammissione di tradimento, impedimento degli incontri con i figli, minacce di varia natura e così via).
Al legale è spesso chiesto se queste registrazioni possono essere utilizzate contro l’altra parte nell’ambito di un giudizio.
Occorre quindi far chiarezza sul punto.
Non è reato la registrazione di un colloquio ad opera di uno degli interlocutori, all’insaputa dell’altro. Trattandosi di condotta posta in essere da chi è parte della conversazione, non si tratta di intercettazione, nè di un’interferenza illecita nell’altrui vita privata punita dall’art. 615 bis c.p.
La giurisprudenza è concorde sul punto e ritiene lecito anche l’uso della registrazione in un giudizio quale prova documentale, trattandosi di prova documentale precostituita compresa nell’elenco delle riproduzioni magnetiche indicate dal codice civile.
Per essere utilizzata nel processo, occorre semplicemente la produzione o esibizione ad opera della parte. Meglio sarebbe che il supporto con la registrazione venisse depositato insieme alla trascrizione del suo contenuto o che si richiede che venga trascritto da un consulente tecnico nominato dal Giudice.
Alla produzione di documenti non può mai opporsi la controparte e il Giudice non può vietarne la produzione o di ordinarne l’espunzione dal fascicolo di causa. Solo in sede di decisione e, quindi di valutazione finale di tutte le prove acquisite, il giudice potrà decidere di non utilizzare il documento ritenendolo non rilevante.
E’ sulla controparte che grava l’onere di provare che i fatti che le registrazioni vogliono provare non sono realmente accaduti con le modalità risultanti dalle stesse.
Il disconoscimento deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, oltre che tempestivo, cioè avvenire nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla rituale acquisizione delle suddette riproduzioni. (Cass., sez. lav., 28 gennaio 2011, n. 2117; Cass., sez. III, 22 aprile 2010, n. 9526).
Nel caso di contestazione, le registrazioni possono comunque essere usate dal Giudice come elemento di prova che, unito agli altri, fondi il suo convincimento.
Non è reato registrare una conversazione perchè “chi conversa accetta il rischio che la conversazione sia documentata mediante registrazione” (Cass. pen. , sez. III, sent. 13 maggio 2011, n. 18908); la privacy è violata solo in caso di diffusione indebita, cioè per scopi diversi dalla tutela di un diritto proprio o altrui, integrando così il reato di cui all’art. 167 d.lgs. 196 del 2003.
Non sussiste alcun illecito neppure se la registrazione viene usata senza il consenso della parte che non sapeva di venire registrata.