La donazione è un negozio giuridico valido ed efficace a condizione che il bene si trovi nel patrimonio del donante al momento della stipula del contratto. Nel caso in cui la cosa non appartenga al donante, questi deve assumere espressamente e formalmente nell’atto l’obbligazione di procurare l’acquisto dal terzo al donatario. Dunque, la donazione di bene altrui vale come donazione obbligatoria di dare purché l’altruità sia conosciuta dal donante e tale consapevolezza risulti da un’apposita espressa affermazione nell’atto pubblico. Nel caso in cui, invece, l’altruità del bene donato non risulti dal titolo e non sia nota alle parti, il contratto non potrà produrre effetti obbligatori né potrà applicarsi la disciplina della vendita di cosa altrui. È nulla la donazione di beni che il donante ritenga, per errore, suoi, determinando, la mancata conoscenza dell’altruità, l’impossibilità assoluta di realizzazione del programma negoziale e, quindi, la carenza della causa donativa.
Tribunale di Bologna, ordinanza 5 gennaio 2022