Il coniuge titolare dell’assegno di mantenimento in forza di provvedimento giudiziale diviene creditore di un’obbligazione pecuniaria periodica avente ad oggetto prestazioni autonome e distinte nel tempo e che si rendono pertanto esigibili alle rispettive scadenze; per l’adempimento di tale credito il debitore si è esposto, ai sensi dell’articolo 2740 c.c., con tutti i suoi beni. Dunque, il credito che il coniuge vanta nei confronti del coniuge obbligato al mantenimento è tutelabile con l’azione revocatoria, che non postula la liquidità o esigibilità del credito e non richiede la ricorrenza del requisito della sussistenza di un inadempimento del debitore, fondandosi invece sul requisito dell’eventus damni e cioè, del compimento ad opera del debitore di un atto dispositivo del patrimonio che sia tale da rendere più difficile la soddisfazione del credito che si intende tutelare.
La prova della “participatio fraudis” del terzo, necessaria ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l’atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente.
Nel caso in esame, l’ex moglie amministratrice di sostegno della figlia esercita l’azione revocatoria nei confronti dell’ex marito e della sua nuova moglie alla quale aveva alienato una serie di immobili, chiedendo di dichiarare l’inefficacia di detti atti in quanto lesive delle ragioni creditorie dell’amministrata.
Corte app. Bologna, sent. 13 luglio 2023
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