nel giudizio di divorzio, sebbene la domanda di assegno
debba essere proposta nell’atto introduttivo del giudizio ovvero nella comparsa di risposta, resta
esclusa la relativa preclusione nel caso in cui i presupposti del diritto all’assegno siano maturati nel
corso del giudizio anche in grado di appello, in quanto la natura e la funzione dei provvedimenti
diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi in conseguenza del divorzio, così come quelli
attinenti al regime della separazione, postulano la possibilità di modularne la misura al sopravvenire
di nuovi elementi di fatto
Cass. civile Sez. I, ord. n. 14365 del 23 maggio 2024
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