E’ legittima la clausola della separazione consensuale che subordina la vendita dell’immobile adibito a casa coniugale, al reperimento di attività lavorativa da parte del coniuge affidatario; tale clausola si configura come del tutto autonoma rispetto al regolamento concordato dai coniugi in ordine alla stessa assegnazione, riguardando un profilo compatibile con detta assegnazione in quanto sostanzialmente non lesivo della rispondenza di detta assegnazione all’interesse del figlio minorenne tutelato attraverso tale istituto.
Cassazione civile, sez. II, ordinanza 25 novembre 2022, n. 34861.