Sono litisconsorti necessari nel giudizio per la revocatoria del conferimento in trust i beneficiari titolari di un diritto sul reddito prodotto dai beni in trust.
È revocabile ex art. 2901 cod. civ. l’istituzione di un trust autodichiarato avente finalità familiari posto in essere dal disponente, socio della s.r.l. creditrice agente in revocatoria, anteriormente al compimento delle operazioni da cui è scaturito il debito, sussistendo l’eventus damni per avere il disponente istituito il trust sulla totalità dei propri beni immobiliari e desumendosi il consilium fraudis in capo al disponente, requisito soggettivo richiesto in considerazione della natura gratuita del trust, dalla natura sham del trust.
È sham e dunque non riconoscibile nel nostro ordinamento il trust autodichiarato il cui disponente-trustee sia beneficiario del reddito e unico beneficiario finale cosicché l’istituzione di questo trust risulta finalizzata ad impedire ai creditori di soddisfare i loro diritti.
Tribunale Massa – 29 agosto 2018