Restano personali i titoli acquistati con i proventi della vendita di un immobile di proprietà esclusiva. Cadono in comunione, invece, gli importi impiegati per acquistare beni che concorrono a formare il patrimonio di entrambi i coniugi. Così ha deciso la Cassazione con la sentenza 19454/2012.
All’esito della separazione la donna chiede lo scioglimento della comunione legale, che ha per oggetto un immobile e alcuni titoli. Il tribunale, accertata la comproprietà dell’appartamento, ne dispone la vendita per poi spartire il ricavato in parti uguali. Quanto ai titoli condanna il marito alla restituzione della metà all’ex moglie.
L’uomo impugna la decisione: sostiene che l’immobile non sia mai caduto in comunione, poiché comperato con il ricavato della vendita di un bene di sua esclusiva proprietà, mentre chiede che gli sia riconosciuta la piena titolarità dei valori acquistati con personali risorse.
La Corte d’appello ritiene che, quanto alla casa, non essendo stata osservata la formalità prescritta dall’art. 179, comma 2, cod. civ. – espressa dichiarazione sulla natura personale delle somme impiegate per l’acquisto e partecipazione dell’altro coniuge – essa sia dicharata comune. Riconosce tuttavia all’uomo l’esclusiva titolarità dei valori mobiliari, frutto di un suo personale investimento.
La moglie ricorre in Cassazione, la quale, quanto ai titoli, così decide:
In base all’articolo 179, comma 1, lettera f), gli acquisti effettuati con il prezzo del trasferimento dei beni personali conservano «tale qualità purché ciò sia espressamente dichiarato» nel l’atto di compravendita. Tuttavia, la norma si riferisce a «beni diversi da quelli immobili e mobili registrati». Ed è solo per questi ultimi che il comma 2 dell’articolo 179 del Codice civile richiede sia la partecipazione dell’altro coniuge alla traslazione, sia il «concorde riconoscimento della natura personale del bene e l’effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione della comunione» indicate tassativamente nel Codice. Il legislatore, pertanto, ha distinto il regime giuridico relativo ai beni mobili, da quello degli immobili, escludendo solo per i primi la necessaria condizione della partecipazione dell’altro coniuge all’acquisto (indispensabile, invece, per le traslazioni immobiliari). Inoltre – concludono i giudici di legittimità – la dichiarazione indicata nella lettera f) dell’articolo 179, comma 1, del Codice civile non occorrerebbe se fosse provata con certezza la provenienza delle risorse per l’atto traslativo dal trasferimento di beni personali.
Così, nel caso concreto, pur caduto in comunione l’immobile acquistato dal coniuge con denari propri, sui titoli – accertata la natura personalissima delle somme usate dall’uomo per gli investimenti – egli aveva conservato l’esclusiva proprietà.