Nei procedimenti ex art. 156 comma 6 c.c. il Tribunale è chiamato unicamente a verificare, data l’obbligazione posta da un provvedimento giudiziale a carico di uno dei coniugi/genitori, la sussistenza dell’inadempimento quale presupposto previsto dall’art. 156 comma 6 c.c., essendo onere del convenuto obbligato fornire la prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, secondo i principi generali in tema di onere della prova in punto di adempimento/inadempimento delle obbligazioni. Il sequestro conservativo sui beni del coniuge obbligato a corrispondere all’altro coniuge un assegno di mantenimento, previsto dall’art. 156 c.c., 6 comma, non ha natura cautelare perché prescinde dal “periculum in mora”, ma soltanto funzione di garanzia dell’adempimento degli obblighi patrimoniali stabiliti dal giudice della separazione dei coniugi.
Tribunale di Bologna, ord. 18 gennaio 2022