Il sequestro conservativo sui beni del coniuge obbligato a corrispondere all’altro coniuge un assegno di mantenimento, previsto dall’articolo 156 c.c., 6 comma, non ha natura cautelare perché prescinde dal “periculum in mora”, ma soltanto funzione di garanzia dell’adempimento degli obblighi patrimoniali stabiliti dal giudice della separazione dei coniugi.
Nel caso in esame, è stato disposto ex articolo 156 comma 6 c.c l’ordine di pagamento diretto del contributo al mantenimento per la prole stabilito giudizialmente a carico del padre da parte del datore di lavoro, nonché il sequestro del Tfr già maturato.
Tribunale di Bologna, ordinanza 18 gennaio 2022 n. 36