La Corte d’appello di Roma (decreto 5.12.2017) in sede di reclamo contro i provvedimenti presidenziali del Giudice in una separazione, revoca il mantenimento di 1400 euro per la moglie, perchè il Presidente ha omesso di considerare rilevanti peculiarità della vicenda coniugale e personale delle parti che «non possono non avere riflesso nella disciplina dei diritti/doveri nascenti dalla separazione»
Secondo la Corte è evidente che, al momento del matrimonio, entrambi i coniugi avessero una propria autonomia economica derivante dalla propria professione e dalle rispettive proprietà immobiliari «cosicché mentre sono comprensibili aspettative di maggiore comune benessere, devono invece escludersi aspettative di sostegno economico reciproco connesse alla scelta di comunione di vita».
Tale conclusione si giustifica in considerazione del fatto che, dopo il matrimonio, la moglie ha continuato un proprio percorso professionale e patrimoniale attraverso scelte del tutto personali e non comuni al coniuge, decidendo di cessare la propria attività lavorativa dipendente per dedicarsi alla compravendita di immobili. D’altra parte, il marito pur essendo titolare di un’attività professionale produttiva di redditi superiori , diversamente dalla moglie non è titolare di un proprio patrimonio immobiliare e, uscito dalla casa familiare, ha reperito una casa in locazione.
Ne consegue che la moglie , ai fini della decisione provvisoria e urgente, sia del tutto in grado per la capacità di lavoro, di reddito e di patrimonio, conseguita prima del matrimonio e successivamente mantenuta, di provvedere con i propri mezzi a se stessa.