Se la casa familiare è in affitto, in caso di separazione il contratto di locazione “passa” automaticamente al coniuge che ha avuto assegnata la casa.
Si realizza, in pratica, una estinzione del rapporto di locazione in capo all’originario conduttore e una successione automatica nel contratto del coniuge assegnatario.
Sarà quindi l’assegnatario a dover pagare il canone, e a lui il proprietario potrà rivolgersi in caso di morosità sebbene non abbia firmato l’originario contratto.
Lo ha affermato anche il tribunale di Milano con la sentenza n. 4273/2014.
Chiaramente il Giudice della separazione, tenuto conto della circostanze del caso, potrebbe riconoscere al coniuge assegnatario un assegno di mantenimento di importo abbastanza elevato da poter pagare anche il canone.