L’indissolubilità del matrimonio riguarda solo “l’ordine morale cattolico” e “l’ordinamento canonico”. Di conseguenza, esso non rileva sugli effetti civili del matrimonio concordatario, né può ostruire il diritto – strettamente personale ed irrinunciabile – riconosciuto a moglie e marito dalla legge italiana, di separarsi o divorziare (ossia di far cessare gli effetti civile del matrimonio).
In altre parole non si può impedire al coniuge che lo richiede la operazione o il divorzio.
Lo ricorda la Cassazione con l’ordinanza 1 dell’11/1/2016.
Se il coniuge non vuole aderire alla richiesta dell’altro, si dovrà procedere giudizialmente, cioè depositando tramite avvocato ricorso per separazione giudiziale o cessazione degli effetti civili del matrimonio e scioglimento. Nell’ambito del procedimento instaurato, oltre a pronunciare la separazione o il divorzio, il Giudice deciderà anche le questioni inerenti, ossia mantenimento, assegnazione della casa coniugale (solo se in presenza di prole), affidamento dei figli e loro mantenimento, diritti di visita