Con il DL 132/2014, è entrata in vigore la norma che prevede la possibilità, in alcuni casi, di separarsi, divorziare o modificare le condizioni di una separazione o divorzio già intervenuti, rivolgendosi solo all’avvocato, cioè senza andare in Tribunale.
La nuova procedura si applica solo se sussistono le seguenti circostanze:
1) La separazione, il divorzio o la modifica delle condizioni sono consensuali, vale a dire se le parti sono d’accordo su tutto.
2) Non ci sono figli minorenni o figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap o che non sono autosufficienti dal punto di vista economico;
i coniugi possono farsi assistere da un unico avvocato o da due diversi legali. L’avvocato porrà in essere la cd. negoziazione assistita: in pratica, scriverà un accordo (“convenzione di negoziazione assistita” ) prevedendo che le parti si impegnano a cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia.
L’accordo verrà firmato dalle parti e le sottoscrizioni verranno autenticate dall’avvocato, che si occuperà poi di far annotare l’atto nei registri di stato civile.
Per far ciò, l’avvocato deve trasmettere il documento, entro massimo 10 giorni, all’ufficiale di stato civile del Comune nel quale il matrimonio fu iscritto o trascritto, per l’aggiornamento dei registri.
Se l’avvocato non provvede, è passibile di una sanzione che va dai 5 a 50 mila euro.
La convenzione così stipulata perfeziona la separazione/divorzio al pari della sentenza di un giudice.