In tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di separazione consensuale di cui all’articolo 473 bis. 51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio).
La ragione del “cumulo” delle due domande sta nel trovare, a fronte dell’irreversibilità della crisi matrimoniale, in un’unica sede, un accordo complessivo sia sulle condizioni di separazione che sulle condizioni di divorzio, concentrando in un unico ricorso l’esito della negoziazione delle modalità di gestione complessiva di tale crisi, disciplinando una volta per tutte i rapporti economici e patrimoniali tra loro i rapporti tra ciascuno di essi figli minorenni o maggiorenni non ancora autosufficienti
Cass. Civ., Sez. I, ord. 16 ottobre 2023 n. 28727