Non è di ostacolo all’accoglimento della domanda di adozione ex art. 44 lett. d) l. 184/1983 la circostanza che l’unione sentimentale fra la madre dell’adottando e l’adottante sia venuta meno, sia in ragione dell’accordo tra le due donne, sia perché essa non incide nel rapporto fra l’adottante e l’adottando che in questi anni è rimasto, di fatto, assimilabile al rapporto fra una madre e suo figlio.
Trib. Min Venezia 13 luglio 2021