Coniugi di nazionalità diversa, con un figlio, si separano. Il giudice italiano, cui è demandata la giurisdizione sulla separazione, non si può occupare anche della responsabilità genitoriale se il minore è nato e vive all’estero con la madre. Quando il minore non vive nel Paese ove è in corso la separazione o il divorzio, la competenza sull’affido o sul mantenimento spetta al giudice dello Stato in cui il bambino ha la residenza abituale. Lo affermano le Sezioni unite della Cassazione con la sentenza n. 17676/16, pubblicata il 7 settembre.
Tra un padre italiano e una madre inglese, dalla cui unione nasce un bimbo nel Paese di origine della moglie, insorge la separazione. Il regolamento (CE) n. 2201/2003 introduce «distinti criteri generali di attribuzione della giurisdizione per il caso di separazione personale e di domande inerenti alla responsabilità genitoriale su un minore, devolvendo in via esclusiva la competenza a decidere sulle domande incluse nel secondo ambito, pure se proposte congiuntamente a quella di separazione giudiziale, al giudice del luogo in cui il minore risiede abitualmente». Quando, dunque, come nel caso esaminato, il minore non risiede abitualmente nello Stato membro in cui si svolge il procedimento di separazione, «il suo superiore e preminente interesse col criterio di vicinanza impongono, salvo le contemplate eccezionali deroghe peraltro nel caso non operative, di scindere i due ambiti e di non attribuire al giudice adito per il primo procedimento d’indole matrimoniale anche la competenza a conoscere delle domande concernenti la responsabilità genitoriale, se non accettata dal coniuge convenuto e non corrispondente all’interesse del figlio minorenne».
Le Sezioni unite, pertanto, dichiarano il difetto di giurisdizione del giudice italiano sulle domande inerenti l’affidamento e il mantenimento del piccolo cui provvederà il giudice inglese