La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E del 24.4.2015 chiarisce che le somme corrisposte al coniuge separato per le spese di alloggio, anche se pagate in sostituzione dell’assegno di mantenimento e quantificabili nonchè corrisposte periodicamente all’ex-coniuge, quali ad esempio gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali, qualora siano disposti dal giudice, hanno i requisiti previsti dalla sentenza della Cassazione n. 13029 del 2013 per essere considerati alla stregua dell’assegno di mantenimento e, quindi, sono deducibili dal reddito complessivo del coniuge erogante ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c), del TUIR. Nel caso in cui dette somme riguardino l’immobile a disposizione della moglie e dei figli, la deducibilità è limitata alla metà delle spese sostenute