La coppia è in crisi e decide di separarsi.
Come fare?
Quali sono gli effetti giuridici?
Intanto, va detto che la separazione non pone fine al matrimonio, ossia, benché separati permane lo status di coniuge.
Essa ha tuttavia alcuni importanti effetti: si scioglie la comunione legale dei beni, cessano gli obblighi coniugali di fedeltà e di coabitazione. Altri doveri permangono ma mutano la forma: il dovere di contribuzione e di assistenza materiale diviene dovere di mantenimento del coniuge, se ve ne sono i presupposti, e dovere di mantenere, educare ed istruire la prole.
Presupposto della separazione non è, come in passato, la colpa dell’altro coniuge, bensì esclusivamente che la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile o si siano verificati fatti che recano grave pregiudizio alla prole: la formula legislativa è vaga, e in pratica è sufficiente la sopravvenuta incompatibilità caratteriale, la divergenza di visione sul matrimonio, e così via.
In qualsiasi momento, dopo la separazione, è possibile riconciliarsi, ripristinando il matrimonio come era in precedenza.
Diversa dalla separazione legale (ossia quella attuata secondo i modi previsti dalla legge), è la separazione di fatto: senza alcun ricorso al Giudice, i coniugi decidono di vivere separati. Ad essa la legge non ricollega alcun effetto: vale a dire che permangono integri tutti i doveri matrimoniali: quindi, se un coniuge lascia la casa coniugale o intraprende un’altra relazione sentimentale, ad esempio, l’altro potrebbe promuovere la separazione giudiziale “con addebito”, con gravi ripercussioni sul piano economico (in primis: il coniuge a cui la separazione è addebitata dal Giudice, perde il diritto al mantenimento qualora vi fossero astrattamente i presupposti per l’assegno).