In sede di separazione deve determinarsi l’assegno di mantenimento a favore della moglie in misura adeguata a consentire alla stessa di provvedere al proprio mantenimento, mantenendo un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio qualora, in costanza di matrimonio, la moglie si sia dedicata alla famiglia, collaborato senza alcun riconoscimento alla gestione dell’attività del coniuge, in assenza di una propria fonte di reddito
Trib. Milano ordinanza 23 marzo 2019 n. 5812