L’assegnazione della casa coniugale a un coniuge, in seguito alla separazione, non fa venir meno , in analogia a quanto dispone l’art. 6 legge 27 luglio 1978 n.392, il contratto di comodato in essere. Pertanto , se un genitore concede un immobile in comodato per l’abitazione della costituenda famiglia non è obbligato al rimborso delle spese, non necessarie né urgenti, sostenute da un coniuge durante la convivenza familiare per la migliore sistemazione dell’abitazione coniugale. Il comodatario, infatti, se deve affrontare spese di manutenzione anche straordinarie, al fine di utilizzare la cosa, può liberamente scegliere di provvedervi o meno, ma se decide di affrontarle lo fa nel suo esclusivo interesse e non può conseguentemente pretenderne il rimborso dal comodante.