Addebitata al coniuge la separazione se abbandona la casa coniugale per intraprendere una nuova relazione: non è sufficiente che la crisi matrimoniale fosse già in atto, dovendo piuttosto provare i motivi per cui la convivenza era divenuta intollerabile e, in presenza di figli, tale intollerabilità va dimostrata anche nei loro confronti.
Lo afferma il Tribunale di Roma con la sentenza 18815/15: non rileva che la relazione extraconiugale fosse iniziata dopo la fine del rapporto con la moglie avvenuta nel 2003 quando si era già allontanato di casa una prima volta a causa dei tumultuosi rapporti con la donna, ma vi era ritornato per amore dei figli. Per il Tribunale “l’abbandono della casa familiare, ove attuato dal coniuge senza il consenso dell’altro coniuge e confermato dal rifiuto di tornarvi, di per sé costituisce violazione di un obbligo matrimoniale e, conseguentemente, causa di addebito della separazione là dove provoca l’impossibilità della convivenza”.
Non vi sarebbe alcuna violazione, invece, laddove l’allentamento “sia stato cagionato dal comportamento dell’altro coniuge,ovvero quando risulti intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto, così da non spiegare rilievo causale ai fini ella crisi matrimoniale”.
Nel caso di specie l’abbandono della casa è intervenuto su precisa iniziativa del marito, ferendo sia la moglie che i figli, i quali avevano scoperto la relazione del padre leggendo degli sms sul suo cellulare