La separazione è addebitabile al coniuge che col proprio comportamento viola il dovere di lealtà immanente all’unione matrimoniale presentandosi come persona del tutto diversa da quella che in realtà è, mistificando incarichi professionali e tacendo la condanna a pene detentive, vale a dire manipolando grandemente la realtà e fornendo una rappresentazione mendace delle proprie condotte, della propria identità lavorativa, della propria vita.
Trib. Perugia, sentenza n. 939 del 20 giugno 2024
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