In caso di separazione legale dei coniugi e di formazione di un nuovo aggregato familiare di fatto ad opera del coniuge beneficiario dell’assegno di mantenimento, si opera una rottura tra la pregressa fase di convivenza matrimoniale e nuovo assetto fattuale, con il conseguente riflesso incisivo dello stesso diritto alla contribuzione periodica, facendola venire definitivamente meno. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I, sentenza 19 dicembre 2018, n. 32871.