La banca può legittimamente segnalare alla Centrale rischi della Banca d’Italia il cliente in posizione di “sofferenza“ (riferita all’intera esposizione per cassa, anche se non è stata accertata da una sentenza del tribunale, o situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalle aziende) non solo nel caso di accertata insolvenza, ma anche nel caso in cui il rientro nel debito non appaia sicuro o, quantomeno, altamente probabile”.
Secondo la Cassazione, che sul punto si è pronunciata con la sentenza 1725/2015, non occorre ai fini della segnalazione la certezza che il proprio cliente non possa adempiere, essendo invece sufficiente una ragionevole probabilità, tratta dalla documentazione in possesso dell’istituto bancario o dal comportamento del debitore stesso.
La segnalazione alla Centrale Rischi è regolata da una circolare del 1991 dettata dalla Banca d’Italia lata da una , in base alla quale “ciascuna banca, qualora l’esposizione del cliente raggiunga o superi i limiti previsti da una delle categorie di rischio censite, è tenuta ad informare la Banca d’Italia”. Tale informazione viene poi condivisa con tutte le altre banche.